"reiterando la censura -spiega TerniEnergia, assistita dallo studio legale Ranalli Associati - all'illegittimo utilizzo del potere di autotutela da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell'Umbria, la mancata comunicazione a TerniEnergia di avvio del procedimento, l'illegittimità del decreto di annullamento dell'autorizzazione paesaggistica per le opere di variante che hanno riguardato essenzialmente l'esigenza di riprogettare le opere accessorie (tracciato della linea aerea in alta tensione, la linea di interconnessione in media tensione e la sottostazione elettrica), con una portata riduttiva sotto il profilo dell'incidenza paesaggistica e non incidendo sull'impianto eolico composto da sei aerogeneratori per una potenza complessiva installata di dodici Mw."
"La sentenza - continua la società - ha evidenziato come l'atto di annullamento sia arrivato a molti mesi di distanza dal rilascio delle autorizzazioni, quando si era già formato un legittimo affidamento alla finalizzazione dell'intervento in capo a TerniEnergia, peraltro implicante non marginali impegni finanziari anche soltanto per la elaborazione del progetto e della documentazione strumentale al procedimento autorizzatorio. Inoltre, viene riconosciuto come la distanza del progettato impianto eolico dagli immobili di valore monumentale ( in particolare, lo Speco di San Francesco) risulti tale da non generare interferenze visive pregiudizievoli."
La Nazione Sabato 22 Settembre 2012
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